TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1)
A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’Associazione denominata “CAMPING CLUB RECANATI” con sede in Recanati alla Via Campo Boario n. 4.
ART. 2)
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 3)
Per la sua attività l’Associazione è affiliata alla “Confederazione Italiana Campeggiatori” e ne osserva gli Statuti ed i regolamenti.
ART. 4)
L’Associazione si propone di raggiungere i seguenti scopi:
  1. la promozione di incontri culturali, manifestazioni sportive, raduni ricreativi tendenti a fornire occasione di sano svago ai soci campeggiatori ed alle loro famiglie e a quanti esercitano il turismo all’aria aperta
  2. diffondere fra i giovani la conoscenza e l’amore per la natura nell’ambito di un corretto uso del territorio e dell’ambiente;
  3. promuovere studi, ricerche ed iniziative per sviluppare programmi di utilizzazione del territorio, con particolare riferimento al volontariato e alla protezione civile, e per il riconoscimento del diritto al godimento della natura nel pieno rispetto della stessa.
Per il raggiungimento dei fini sociali, l’Associazione potrà acquistare terreni o altri immobili allo scopo di attrezzarli a parchi di campeggio o tipi similari, e così potrà rivendere, permutare, concedere, ricevere in locazione o a qualsiasi altro titolo.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ART. 5)
L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro: è amministrativamente indipendente ed apolitica; è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale. Potrà aderire, su decisione del comitato direttivo, ad altre Federazioni, centri ed organizzazioni similari. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall’Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

L’Associazione in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.

I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse, e degli altri organismi in cui si articola l’Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

TITOLO II°

SOCI

ART. 6)
Il numero dei Soci è illimitato e possono essere soci tutti coloro che praticano il campeggio in qualsiasi forma.
ART. 7)
Possono diventare soci, i familiari del socio ordinario e dell’aspirante socio, il coniuge ed i figli a carico. Essi in quanto tali, sono anche soci della Confederazione Italiana Campeggiatori ed hanno diritto alle prestazioni di quest’ultima.
ART. 8)
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
ART. 9)
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
ART. 10)
Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
ART. 11)
Chi aspira a diventare socio dell’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
ART 12)
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento ( per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
ART. 13)
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa (caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
ART. 14)
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III°

ORGANI SOCIALI

ART.15)
Gli organi dell’Associazione sono:
  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. I Revisori;
  4. I Probiviri;
ART. 16)
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

CAPO I° - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.17)
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’ Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci maggiori degli anni diciotto, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.
L’assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei
  • Probiviri;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • delibera sugli argomenti dei quali prima della convocazione dell’Assemblea sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci;
  • delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  • approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
ART. 18)
L’Assemblea dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, si riunisce in seduta ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno allo scopo di approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell’articolo precedente. Si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei propri componenti.
ART. 19)
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante avviso esposto nell’albo sociale e pubblicato nell’eventuale organismo ufficiale di stampa nonché mediante invito spedito per posta ordinaria ad ogni socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso e l’invito indicano gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l’ora ed il luogo della seduta in seconda convocazione, la quale dovrà effettuarsi non meno di un’ora dopo di quella fissata per la prima. Un socio può delegare un altro socio; non è ammesso di rappresentare più di un socio.
ART. 20)
L’Assemblea dei soci è regolarmente costituita ed è atta a deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti.
ART. 21)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vice Presidente, o dalla persona che verrà designata dall’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario e, se del caso, due scrutatori. Delle riunioni assembleari verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CAPO II° - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22)
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, esso è composto da tre a nove membri eletti dall’Assemblea, durano incarica tre anni e possono essere rieletti. I Consiglieri, all’atto della nomina, devono essere aderenti all’Associazione da almeno tre anni.
ART. 23)
Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, uno o più Vice - Presidenti ed un tesoriere. Le funzioni di tesoriere possono essere esercitate dal segretario dell’Associazione.
ART. 24)
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, o comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali.
ART. 25)
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
ART. 26)
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.
ART. 27)
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni; esso procede pure alla nomina dei dipendenti determinandone la retribuzione, compila il regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
ART. 28)
Il Consiglio può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

CAPO III° - PRESIDENTE

ART. 29)
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e s’intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo. Su deliberazione del Consiglio il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

TITOLO IV°

SEGRETARIO E TESORIERE

ART. 30)
Il segretario dell’Associazione è nominato e revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, anche al di fuori di questo. Se non è consigliere non ha diritto al voto. Può essergli attribuita dal Consiglio Direttivo una indennità annuale.
ART. 31)
Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli Aderenti all’Associazione.
ART. 32)
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità. Controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

TITOLO V°

PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

ART. 33)
Il Camping Club Recanati ha patrimonio proprio distinto da quello della Federcampeggio.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  • quote sociali stabilite annualmente dal Direttivo;
  • contributi di Enti Pubblici e Privati e di privati;
  • beni mobili e immobili di cui l’Associazione è proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità.
  • introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
ART. 34)
Le rendite patrimoniali, le quote sociali, i contributi ed i proventi comunque derivanti dall’esercizio delle varie attività sociali, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell’Associazione.
ART. 35)
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l’ammissione e l’ iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
ART. 36)
L’esercizio finanziario dell’Associazione comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio, da presentare al Collegio dei Revisori e da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Il bilancio consuntivo unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo e a quelle dei Revisori dei Conti, deve essere depositato non meno di dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.
ART. 37)
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI°

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 38)
Il controllo dell’amministrazione dell’Associazione è affidato ad un collegio composto di tre Revisori effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea dei Soci; essi durano in carica come il Consiglio Direttivo e ciascun componente può essere rieletto. I componenti nominano nel loro seno un Presidente. Le funzioni dei Revisori sono regolate dal regolamento interno e per quanto da questo non previsto dalle norme del Codice Civile sui sindaci. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Nessun compenso spetta al Presidente del Collegio ed ai Revisori.

TITOLO VII°

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 39)
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci; dura in carica come il Consiglio Direttivo e ciascun componente può essere rieletto.
Nel loro seno, i componenti nominano il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri dirime e decide le controversie tra i soci e quelle fra il Consiglio Direttivo ed i soci, nell’ambito delle attività sociali. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili presso il Collegio dei Probiviri dell’Unione Regionale entro trenta giorni dalla comunicazione; le decisioni di quest’ultima sono inappellabili.

TITOLO VIII°

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 40)
L’Assemblea dei Soci, con deliberazione approvata da almeno i tre quarti degli associati potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione, provvedendo alla nomina del Liquidatore ed indicando la destinazione da darsi al patrimonio. I Revisori in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad altre Associazioni con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41)
Il funzionamento dell’Associazione, oltre che dal Presente Statuto, sarà disciplinato da un Regolamento interno da predisporre dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.
ART. 42)
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dal Regolamento interno, si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile e alle leggi speciali in materia.